Art. 1.
(Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento).

      1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

      «Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che l'ammontare netto sia eguale al dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo netto dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate».

      2. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

      «L'indennità mensile, la diaria e il vitalizio non possono essere sequestrati o pignorati».